Sentenza 70/1960 (ECLI:IT:COST:1960:70)
Massima numero 1138
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  06/12/1960;  Decisione del  06/12/1960
Deposito del 16/12/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1135  1136  1137  1139  1140  1141  1142  1143  1144


Titolo
SENT. 70/60 D. PRESTAZIONE PATRIMONIALE OBBLIGATORIA - ESTREMI - SCONTO IMPOSTO AI PRODUTTORI DI MEDICINALE A FAVORE DI ISTITUTI ED ENTI ASSISTENZIALI - COSTITUISCE PRESTAZIONE PATRIMONIALE OBBLIGATORIA.

Testo
Costituisce prestazione patrimoniale, a norma dell'art. 23 della Costituzione, ogni prelievo di ricchezza imposto con atto di autorita', senza il ricorso della volonta' del soggetto obbligato. Tale prestazione e' configurabile non soltanto quando l'obbligazione consiste nel pagamento di una somma di denaro, ma anche quando il sacrificio patrimoniale deriva dalla riduzione dell'utile altrimenti spettante, come nel caso di cui all'art. 4, terzo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, dello sconto imposto ai produttori sul prezzo dei medicinali acquistati dagli istituti ed enti indicati dall'art. 2 della legge stessa. Tale sconto e' compreso pertanto nella sfera di applicazione del citato art. 23 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte