Sentenza 70/1960 (ECLI:IT:COST:1960:70)
Massima numero 1140
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
06/12/1960; Decisione del
06/12/1960
Deposito del 16/12/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 70/60 F. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ART. 4 LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692: SCONTO OBBLIGATORIO SUL PREZZO DEI MEDICINALI A FAVORE DI ISTITUTI ED ENTI ASSISTENZIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 70/60 F. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ART. 4 LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692: SCONTO OBBLIGATORIO SUL PREZZO DEI MEDICINALI A FAVORE DI ISTITUTI ED ENTI ASSISTENZIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' illegittima, perche' in contrasto con l'art. 23 della Costituzione, la disposizione contenuta nell'art. 4, terzo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, con cui si conferisce al Ministro per la sanita', senza fissare criteri e limiti, il potere di determinare, in misura superiore al minimo indicato nella stessa legge, lo sconto obbligatorio sul prezzo dei medicinali a favore di taluni istituti ed enti di assistenza.
E' illegittima, perche' in contrasto con l'art. 23 della Costituzione, la disposizione contenuta nell'art. 4, terzo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, con cui si conferisce al Ministro per la sanita', senza fissare criteri e limiti, il potere di determinare, in misura superiore al minimo indicato nella stessa legge, lo sconto obbligatorio sul prezzo dei medicinali a favore di taluni istituti ed enti di assistenza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte