Sentenza 70/1960 (ECLI:IT:COST:1960:70)
Massima numero 1142
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  06/12/1960;  Decisione del  06/12/1960
Deposito del 16/12/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1135  1136  1137  1138  1139  1140  1141  1143  1144


Titolo
SENT. 70/60 H. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DI FRONTE ALLA LEGGE - SCONTO OBBLIGATORIO IMPOSTO AI PRODUTTORI DI MEDICINALI A FAVORE DI ISTITUTI ED ENTI ASSISTENZIALI - CONTRASTO COL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA.

Testo
Il principio di eguaglianza stabilito nell'art. 3 della Costituzione non e' violato quando risultano diversamente disciplinate situazioni che il legislatore considera diverse, salvi i limiti previsti nel primo comma dello stesso articolo e purche' il trattamento differenziato riguardi categorie di persone e non gia' singoli soggetti. Non contrasta quindi col principio predetto l'art. 4, terzo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, il quale pone a carico dei produttori di medicinali una parte dello onere derivante dall'estensione dell'assistenza farmaceutica ai pensionati per invalidita' e vecchiaia, in considerazione del fatto che all'assistenza farmaceutica si ricollega direttamente l'attivita' industriale dei produttori medesimi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte