Sentenza 70/1960 (ECLI:IT:COST:1960:70)
Massima numero 1144
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  06/12/1960;  Decisione del  06/12/1960
Deposito del 16/12/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1135  1136  1137  1138  1139  1140  1141  1142  1143


Titolo
SENT. 70/60 L. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ONERI FINAZIARI - IMPOSIZIONE SOGGETTI DIVERSI DALLO STATO - LEGITTIMITA' - ART. 4 LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692: SCONTO OBBLIGATORIO SUL PREZZO DEI MEDICINALI A FAVORE DI ENTI E ISTITUTI ASSISTENZIALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le finalita' di preminente interesse pubblico a cui sono ispirate le disposizioni dell'art. 38 della Costituzione e i conseguenti compiti imposto allo Stato dal quarto comma dello stesso articolo, non escludono che gli oneri finanziari inerenti a tali compiti possono far carico a categoria di soggetti diversi dallo Stato. Lo Stato puo' avvalersi, anche in questo caso, dei mezzi offerti dall'ordinamento giuridico, con imposizione di tributi in senso stretto o con imposizione di prestazioni patrimoniali. Pertanto non e' contrasto con l'art. 38 della Costituzione, l'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, che impone ai produttori uno sconto sul prezzo dei medicinali a favore di taluni enti ed istituti di assistenza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte