Sentenza 71/1960 (ECLI:IT:COST:1960:71)
Massima numero 1145
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  06/12/1960;  Decisione del  06/12/1960
Deposito del 16/12/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 71/60. INDUSTRIA E COMMERCIO - PRIVATIVE INDUSTRIALI, MODELLI E MARCHI DI FABBRICA - LEGGE DI DELEGAZIONE 2 GIUGNO 1939, N. 739 - POTERI CONFERITI AL GOVERNO CON L'ART. 3 - ESTENSIONE - DECRETO DELEGATO 29 GIUGNO 1939, N. 1127 - ART. 83: FACOLTA' DEL GIUDICE DI INIBIRE IN VIA PROVVISORIA LA FABBRICAZIONE E L'USO DI QUANTO SI ASSUME FORMI OGGETTO DI BREVETTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
I poteri conferiti al Governo con l'art. 3 del R.D.L. 24 febbraio 1939, n. 317 (convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739) non erano limitati al semplice coordinamento delle preesistenti norme in materia di privative industriali, di modelli e di marchi, ma comprendevano la facolta' di completare e aggiornare con nuove norme la disciplina preesistente. Non eccede dai limiti di tale delega, essendo diretta a integrare la tutela preventiva gia' prevista dalle leggi precedenti, la disposizione dell'art. 83 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 in virtu' della quale, nel corso del giudizio per violazione dei diritti di brevetto di invenzioni industriali, puo' essere disposta in via provvisoria, fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva, la inibitoria della fabbricazione o dell'uso di quanto forma oggetto di brevetto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte