Sentenza 73/1960 (ECLI:IT:COST:1960:73)
Massima numero 1147
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
10/12/1960; Decisione del
10/12/1960
Deposito del 16/12/1960; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1148
Titolo
SENT. 73/60 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO PER CONFLITTO ATTRIBUZIONE - POTERE-DOVERE DELLA CORTE DI ACCERTARE LA ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI PROCESSUALI - SUSSISTENZA. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - AMMISSIBILITA' - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA STESSA LEGGE IN VIA PRINCIPALE - IRRILEVANZA.
SENT. 73/60 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO PER CONFLITTO ATTRIBUZIONE - POTERE-DOVERE DELLA CORTE DI ACCERTARE LA ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI PROCESSUALI - SUSSISTENZA. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - AMMISSIBILITA' - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA STESSA LEGGE IN VIA PRINCIPALE - IRRILEVANZA.
Testo
Quando la Corte costituzionale sia investita di una questione di legittimita' costituzionale, e da chiunque lo sia, ha il potere-dovere di accertare, ai fini della proponibilita' della questione stessa, la idoneita' del soggetto e dell'atto. L'art. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, legittima la Corte a sollevare in via incidentale, in un giudizio per conflitto di attribuzione, la questione della legittimita' costituzionale delle disposizioni legislative in base alle quali il conflitto dovrebbe essere risolto, senza che alcuna preclusione possa derivare dal fatto che il giudizio per conflitto di attribuzione verta tra gli stessi enti, l'uno dei quali avrebbe potuto sollevare, e non sollevo' a suo tempo, in via principale, mediante ricorso contro la legge dell'altro, la questione di cui trattasi. (Nella specie l'Avvocatura dello Stato - in due giudizi per conflitto di attribuzione proposti con ricorsi del 26 giugno e del 278 luglio 1959 dal Presidente del Consiglio dei Ministeri rispettivamente avverso il decreto 23 aprile 1959 n. 146-A e avverso i decreti 15 febbraio 1959 n. 77-A e 22 maggio 1959, emanati dal Presidente della Regione siciliana per l'annullamento di atti di autorita' regionali e di altre autorita' locali - aveva eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 t.u. approvato con decreto Pres. Reg. sic. 9 giugno 1954, n. 9, che prevedeva l'esercizio del potere generale di annullamento da parte della Regione, nonche' dell'art. 27 della legge reg. 7 dicembre 1953, n. 62 dal quale l'anzidetto art. 6 traeva legittimazione).
Quando la Corte costituzionale sia investita di una questione di legittimita' costituzionale, e da chiunque lo sia, ha il potere-dovere di accertare, ai fini della proponibilita' della questione stessa, la idoneita' del soggetto e dell'atto. L'art. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, legittima la Corte a sollevare in via incidentale, in un giudizio per conflitto di attribuzione, la questione della legittimita' costituzionale delle disposizioni legislative in base alle quali il conflitto dovrebbe essere risolto, senza che alcuna preclusione possa derivare dal fatto che il giudizio per conflitto di attribuzione verta tra gli stessi enti, l'uno dei quali avrebbe potuto sollevare, e non sollevo' a suo tempo, in via principale, mediante ricorso contro la legge dell'altro, la questione di cui trattasi. (Nella specie l'Avvocatura dello Stato - in due giudizi per conflitto di attribuzione proposti con ricorsi del 26 giugno e del 278 luglio 1959 dal Presidente del Consiglio dei Ministeri rispettivamente avverso il decreto 23 aprile 1959 n. 146-A e avverso i decreti 15 febbraio 1959 n. 77-A e 22 maggio 1959, emanati dal Presidente della Regione siciliana per l'annullamento di atti di autorita' regionali e di altre autorita' locali - aveva eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 t.u. approvato con decreto Pres. Reg. sic. 9 giugno 1954, n. 9, che prevedeva l'esercizio del potere generale di annullamento da parte della Regione, nonche' dell'art. 27 della legge reg. 7 dicembre 1953, n. 62 dal quale l'anzidetto art. 6 traeva legittimazione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte
regio decreto legge 15/05/1946
n. 455
art. 14
regio decreto legge 15/05/1946
n. 455
art. 15
regio decreto legge 15/05/1946
n. 455
art. 17
regio decreto legge 15/05/1946
n. 455
art. 20