Sentenza 5/2020 (ECLI:IT:COST:2020:5)
Massima numero 42244
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
03/12/2019; Decisione del
03/12/2019
Deposito del 28/01/2020; Pubblicazione in G. U. 29/01/2020
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Limiti alla proroga delle graduatorie regionali - Deroghe - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Ius superveniens abrogativo della norma impugnata - Assenza della prova della sua applicazione medio tempore - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Limiti alla proroga delle graduatorie regionali - Deroghe - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Ius superveniens abrogativo della norma impugnata - Assenza della prova della sua applicazione medio tempore - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Testo
È esclusa la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, là dove introduce una disciplina derogatoria, in materia di proroga di graduatorie regionali, in favore soltanto di determinati soggetti. Il comma 1 dell'impugnato art. 47 - verso cui sono rivolte esclusivamente le censure formulate dal ricorrente - è stato abrogato, successivamente alla proposizione del ricorso, a opera dell'art. 17, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019. Benché l'abrogazione sia satisfattiva delle richieste del ricorrente, tuttavia la norma abrogante è entrata in vigore il 15 marzo 2019, mentre la legge impugnata era entrata in vigore il 22 novembre 2018, un intervallo temporale entro cui non si dimostra in alcun modo che la norma non sia stata applicata. (Precedenti citate: sentenze n. 180 del 2019 e n. 238 del 2018).
È esclusa la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, là dove introduce una disciplina derogatoria, in materia di proroga di graduatorie regionali, in favore soltanto di determinati soggetti. Il comma 1 dell'impugnato art. 47 - verso cui sono rivolte esclusivamente le censure formulate dal ricorrente - è stato abrogato, successivamente alla proposizione del ricorso, a opera dell'art. 17, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019. Benché l'abrogazione sia satisfattiva delle richieste del ricorrente, tuttavia la norma abrogante è entrata in vigore il 15 marzo 2019, mentre la legge impugnata era entrata in vigore il 22 novembre 2018, un intervallo temporale entro cui non si dimostra in alcun modo che la norma non sia stata applicata. (Precedenti citate: sentenze n. 180 del 2019 e n. 238 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
22/11/2018
n. 38
art. 47
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte