Sentenza 73/1960 (ECLI:IT:COST:1960:73)
Massima numero 1148
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
10/12/1960; Decisione del
10/12/1960
Deposito del 16/12/1960; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1147
Titolo
SENT. 73/60 B. REGIONE - COMPETENZA LEGISLATIVA ED AMMINISTRATIVA - LIMITI. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA ED AMMINISTRATIVA - NON COMPRENDE IL POTERE GOVERNATIVO DI ANNULLAMENTO. REGIONE SICILIANA - ART. 27 LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1953, N. 62 E T.U. REGIONALE 9 GIUGNO 1954, N. 9: AVOCAZIONE DEL POTERE GENERALE DI ANNULLAMENTO DI QUALSIASI TEMPO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ILLEGITTIMI, ATTRIBUITO AL GOVERNO DELLO STATO DELL'ART. 6 DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE DEL 1934 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ARTT. 20 LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1953, N. 62, 1 LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 1953, N. 67, E 427, TERZO E QUARTO COMMA, T.U. REGIONALE 9 GIUGNO 1954, N. 9 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 73/60 B. REGIONE - COMPETENZA LEGISLATIVA ED AMMINISTRATIVA - LIMITI. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA ED AMMINISTRATIVA - NON COMPRENDE IL POTERE GOVERNATIVO DI ANNULLAMENTO. REGIONE SICILIANA - ART. 27 LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1953, N. 62 E T.U. REGIONALE 9 GIUGNO 1954, N. 9: AVOCAZIONE DEL POTERE GENERALE DI ANNULLAMENTO DI QUALSIASI TEMPO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ILLEGITTIMI, ATTRIBUITO AL GOVERNO DELLO STATO DELL'ART. 6 DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE DEL 1934 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ARTT. 20 LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1953, N. 62, 1 LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 1953, N. 67, E 427, TERZO E QUARTO COMMA, T.U. REGIONALE 9 GIUGNO 1954, N. 9 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
E' principio cardinale del sistema vigente che le Regioni non siano ammesse ad esercitare altri poteri, fuori di quelli ad esse riconosciuti con norme costituzionali. Il potere governativo di annullamento in qualunque tempo degli atti amministrativi di qualsiasi autorita' non e' stato attribuito alla Regione siciliana da alcuna norma costituzionale. Ne' detto potere puo' ritenersi implicitamente spettante alla Regione stessa, a seguito dell'attribuzione ad essa di specifiche competenze legislative e amministrative, perche' trattasi di un potere onnicomprensivo che non inerisce a singoli settori dell'attivita' amministrativa ne' a poteri di supremazia o di controllo propri dei singoli settori. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi l'art. 6 del t.u. comunale e provinciale regionale che ha avocato, nell'ambito della Regione, esclusivamente al Governo regionale il potere governativo di annullamento e l'art. 27 della legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, per il fatto di aver legittimato e reso possibile l'avocazione stessa, e limitatamente a tale suo profilo. Dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle predette disposizioni deriva come conseguenza l'illegittimita' degli artt. 20 della citata legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62 e 1 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 67 che hanno modificato il terzo comma dell'art. 343 t.u. comunale e provinciale statale, nonche' l'illegittimita' dei commi 3 e 4 dell'art. 427 del citato t.u. regionale, per il fatto che queste disposizioni fanno "salvo" il potere di annullamento del Governo regionale implicato dall'art. 27 della legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62.
E' principio cardinale del sistema vigente che le Regioni non siano ammesse ad esercitare altri poteri, fuori di quelli ad esse riconosciuti con norme costituzionali. Il potere governativo di annullamento in qualunque tempo degli atti amministrativi di qualsiasi autorita' non e' stato attribuito alla Regione siciliana da alcuna norma costituzionale. Ne' detto potere puo' ritenersi implicitamente spettante alla Regione stessa, a seguito dell'attribuzione ad essa di specifiche competenze legislative e amministrative, perche' trattasi di un potere onnicomprensivo che non inerisce a singoli settori dell'attivita' amministrativa ne' a poteri di supremazia o di controllo propri dei singoli settori. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi l'art. 6 del t.u. comunale e provinciale regionale che ha avocato, nell'ambito della Regione, esclusivamente al Governo regionale il potere governativo di annullamento e l'art. 27 della legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, per il fatto di aver legittimato e reso possibile l'avocazione stessa, e limitatamente a tale suo profilo. Dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle predette disposizioni deriva come conseguenza l'illegittimita' degli artt. 20 della citata legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62 e 1 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 67 che hanno modificato il terzo comma dell'art. 343 t.u. comunale e provinciale statale, nonche' l'illegittimita' dei commi 3 e 4 dell'art. 427 del citato t.u. regionale, per il fatto che queste disposizioni fanno "salvo" il potere di annullamento del Governo regionale implicato dall'art. 27 della legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
regio decreto legge 15/05/1946
n. 455
art. 20