Sentenza 74/1960 (ECLI:IT:COST:1960:74)
Massima numero 1149
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
10/12/1960; Decisione del
10/12/1960
Deposito del 16/12/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 74/60 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIA - RICORSO - INOSSERVANZA DEI TERMINI FISSATI PER L'IMPUGNATIVA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 74/60 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIA - RICORSO - INOSSERVANZA DEI TERMINI FISSATI PER L'IMPUGNATIVA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
La mancata osservanza del termine fissato per l'impugnativa dell'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 comporta la dichiarazione d'inammissibilita' del ricorso. Va', pertanto, dichiarato inammissibile per tardivita' il ricorso del Commissario dello Stato, notificato il 28 luglio 1959, avverso il decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 1959, n. 77-A pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 7 marzo 1959, n. 13.
La mancata osservanza del termine fissato per l'impugnativa dell'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 comporta la dichiarazione d'inammissibilita' del ricorso. Va', pertanto, dichiarato inammissibile per tardivita' il ricorso del Commissario dello Stato, notificato il 28 luglio 1959, avverso il decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 1959, n. 77-A pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 7 marzo 1959, n. 13.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39
co. 2