Sentenza 74/1960 (ECLI:IT:COST:1960:74)
Massima numero 1150
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  10/12/1960;  Decisione del  10/12/1960
Deposito del 16/12/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1149  1151  1152


Titolo
SENT. 74/60 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO - DIFETTO DI INTERESSE A COLTIVARE L'IMPUGNATIVA. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE DELL'ATTO IMPUGNATO DALLO STATO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Testo
Viene meno l'interesse del ricorrente alla impugnativa quando l'atto del quale si chiede l'annullamento in sede di conflitto di attribuzione sia stato annullato, con effetto ex tunc, dallo stesso Ente che lo ha emanato, con altro atto che non sia stato a sua volta impugnato. Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere in relazione all'impugnativa proposta dallo Stato con atto notificato il 28 giugno 1959 avverso il decreto del Presidente della Regione siciliana 22 maggio 1959, n. 184 A, annullato dal successivo decreto del Presidente 27 luglio 1959, n. 261 A, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale regionale n. 46 del 14 agosto 1959 e non impugnato dallo Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

regio decreto legge  15/05/1946  n. 455  art. 14  

regio decreto legge  15/05/1946  n. 455  art. 15  

regio decreto legge  15/05/1946  n. 455  art. 20