Sentenza 74/1960 (ECLI:IT:COST:1960:74)
Massima numero 1151
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
10/12/1960; Decisione del
10/12/1960
Deposito del 16/12/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 74/60 C. PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - ART. 22 DELLE NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
SENT. 74/60 C. PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - ART. 22 DELLE NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
Testo
Le disposizioni relative alla sospensione, interruzione ed estinzione del processo contenute nell'art. 22 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale si riferiscono soltanto ai giudizi di legittimita' costituzionale e non possono trovare applicazione in sede di conflitto di attribuzione.
Le disposizioni relative alla sospensione, interruzione ed estinzione del processo contenute nell'art. 22 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale si riferiscono soltanto ai giudizi di legittimita' costituzionale e non possono trovare applicazione in sede di conflitto di attribuzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 22