Sentenza 75/1960 (ECLI:IT:COST:1960:75)
Massima numero 1155
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del  22/12/1960;  Decisione del  22/12/1960
Deposito del 30/12/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1153  1154


Titolo
SENT. 75/60 C. RIFORMA FONDIARIA - ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' TERRIERA PRIVATA - RILEVANZA ESCLUSIVA DEI DATI CATASTALI RISULTANTI ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - D.P.R. 29 NOVEMBRE 1952 N. 2717: ESPROPRIAZIONE DI QUOTA SUPERIORE A QUELLA CONSENTITA IN BASE A DATI CATASTALI SUCCESSIVI AL 15 NOVEMBRE 1949 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Ai sensi dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, il calcolo della proprieta' terriera privata, per l'eventuale scorporo, dev'essere fatto in base ai dati risultanti dal catasto al 15 novembre 1949. Questo criterio non risulta modificato dalla legge 15 marzo 1956, n. 156, che ha ad oggetto soltanto "norme per il pagamento delle indennita' dovute in forza delle leggi di riforma agraria". Pertanto il D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2717, essendo stato emesso sulla base dei dati risultanti dal nuovo catasto entrato in attuazione dopo il 15 novembre 1949, ha violato l'articolo 4 della legge n. 841 del 1950 ed e' quindi costituzionalmente illegittimo nella parte relativa alla quota che risulti accedente quella che in base al vecchio catasto si poteva espropriare.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  21/10/1950  n. 841  art. 0