Sentenza 1/1961 (ECLI:IT:COST:1961:1)
Massima numero 1156
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
28/02/1961; Decisione del
28/02/1961
Deposito del 11/03/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 1/61 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DELLA REGIONE - AMMISSIBILITA' - LIMITI.
SENT. 1/61 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DELLA REGIONE - AMMISSIBILITA' - LIMITI.
Testo
Il ricorso della Regione avverso una legge statale e' ammissibile quando trattasi di giudicare della violazione di norme dello Statuto speciale; ed e' anche ammissibile per violazione di altre norme costituzionali, sempre che la dedotta violazione di queste ultime si presenti come lesione della sfera di competenza della Regione (o anche di una provincia se l'azione e' proposta dalla Regione Trentino-Alto Adige). Cfr.: 32/1960 A.
Il ricorso della Regione avverso una legge statale e' ammissibile quando trattasi di giudicare della violazione di norme dello Statuto speciale; ed e' anche ammissibile per violazione di altre norme costituzionali, sempre che la dedotta violazione di queste ultime si presenti come lesione della sfera di competenza della Regione (o anche di una provincia se l'azione e' proposta dalla Regione Trentino-Alto Adige). Cfr.: 32/1960 A.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
legge costituzionale
art. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 83
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 31
legge 11/03/1953
n. 87
art. 32
legge 11/03/1953
n. 87
art. 33