Sentenza 1/1961 (ECLI:IT:COST:1961:1)
Massima numero 1156
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  28/02/1961;  Decisione del  28/02/1961
Deposito del 11/03/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1157  1158  1159  1160  1161


Titolo
SENT. 1/61 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DELLA REGIONE - AMMISSIBILITA' - LIMITI.

Testo
Il ricorso della Regione avverso una legge statale e' ammissibile quando trattasi di giudicare della violazione di norme dello Statuto speciale; ed e' anche ammissibile per violazione di altre norme costituzionali, sempre che la dedotta violazione di queste ultime si presenti come lesione della sfera di competenza della Regione (o anche di una provincia se l'azione e' proposta dalla Regione Trentino-Alto Adige). Cfr.: 32/1960 A.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127

legge costituzionale  art. 2

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 83

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 31  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 32  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 33