Sentenza 1/1961 (ECLI:IT:COST:1961:1)
Massima numero 1157
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
28/02/1961; Decisione del
28/02/1961
Deposito del 11/03/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 1/61 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LEGGE DELLO STATO - PRETESA VIOLAZIONE DI ACCORDO INTERNAZIONALE - RICORSO DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LIMITI DI AMMISSIBILITA'.
SENT. 1/61 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LEGGE DELLO STATO - PRETESA VIOLAZIONE DI ACCORDO INTERNAZIONALE - RICORSO DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LIMITI DI AMMISSIBILITA'.
Testo
La violazione, con una legge dello Stato, dell'accordo De Gasperi-Gruber del 5 settembre 1946 non puo' essere denunziata dalla Regione Trentino-Alto Adige con riferimento all'art. 10 della Costituzione, ma solo con riferimento alle disposizioni dello Statuto speciale della Regione, attraverso le quali l'accordo, come l'art. 6 della Costituzione, hanno trovato attuazione e specificazione. Cfr.: 32/1960 B.
La violazione, con una legge dello Stato, dell'accordo De Gasperi-Gruber del 5 settembre 1946 non puo' essere denunziata dalla Regione Trentino-Alto Adige con riferimento all'art. 10 della Costituzione, ma solo con riferimento alle disposizioni dello Statuto speciale della Regione, attraverso le quali l'accordo, come l'art. 6 della Costituzione, hanno trovato attuazione e specificazione. Cfr.: 32/1960 B.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 6
Costituzione
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 83
Altri parametri e norme interposte