Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Graduatorie regionali relative alle selezioni riservate indette ai fini delle procedure di stabilizzazione - Proroga fino alla conclusione delle medesime procedure - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 47, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, che introduce una disciplina derogatoria, in materia di proroga di graduatorie regionali, in favore soltanto di determinati soggetti, in contrasto con quanto stabilito dal legislatore statale. La disposizione regionale impugnata detta una disciplina che si colloca in un momento antecedente a quello del sorgere del rapporto di lavoro e che riguarda i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale e non quelli privatizzati del relativo rapporto di lavoro. Essa, pertanto, è estranea alla sfera di competenza esclusiva del legislatore statale in materia di ordinamento civile.
La disciplina dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego, per i suoi contenuti marcatamente pubblicistici e la sua intima connessione con l'attuazione dei principi sanciti dagli artt. 51 e 97 Cost., è sottratta all'incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, che si riferisce alla disciplina del rapporto già instaurato. (Precedente citato: sentenza n. 380 del 2004).
Le graduatorie, la cui regolamentazione rientra nella disciplina dell'accesso al pubblico impiego, costituiscono il provvedimento amministrativo conclusivo delle procedure selettive pubbliche, con cui l'amministrazione esaurisce l'ambito proprio del procedimento amministrativo e dell'esercizio dell'attività autoritativa. (Precedente citato: sentenza n. 241 del 2018).