Sentenza 1/1961 (ECLI:IT:COST:1961:1)
Massima numero 1158
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
28/02/1961; Decisione del
28/02/1961
Deposito del 11/03/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 1/61 C. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - USO DELLE LINGUE - COMPETENZA DELLO STATO - OMESSA IMPUGNAZIONE DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA - NON DETERMINA SPOSTAMENTO DI COMPETENZA DALLO STATO ALLA REGIONE.
SENT. 1/61 C. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - USO DELLE LINGUE - COMPETENZA DELLO STATO - OMESSA IMPUGNAZIONE DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA - NON DETERMINA SPOSTAMENTO DI COMPETENZA DALLO STATO ALLA REGIONE.
Testo
Una sfera di competenza stabilita con legge costituzionale non puo' essere variata che con altra legge costituzionale. La competenza normativa in ordine alla lingua da usare nella vita pubblica della Regione Trentino-Alto Adige appartiene esclusivamente allo Stato, quale che sia la materia con riferimento alla quale l'uso della lingua debba essere regolato. L'omessa impugnazione, da parte dello Stato, di leggi regionali sull'uso delle lingue non determina spostamento della relativa competenza dallo Stato alla Regione. Cfr.: 32/1960 H.
Una sfera di competenza stabilita con legge costituzionale non puo' essere variata che con altra legge costituzionale. La competenza normativa in ordine alla lingua da usare nella vita pubblica della Regione Trentino-Alto Adige appartiene esclusivamente allo Stato, quale che sia la materia con riferimento alla quale l'uso della lingua debba essere regolato. L'omessa impugnazione, da parte dello Stato, di leggi regionali sull'uso delle lingue non determina spostamento della relativa competenza dallo Stato alla Regione. Cfr.: 32/1960 H.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 84
Altri parametri e norme interposte