Sentenza 1/1961 (ECLI:IT:COST:1961:1)
Massima numero 1159
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
28/02/1961; Decisione del
28/02/1961
Deposito del 11/03/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 1/61 D. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LIBRI TAVOLARI - LINGUA IN CUI DEVONO ESEGUIRSI LE ISCRIZIONI ED ESSERE RILASCIATI GLI ESTRATTI E I CERTIFICATI - COMPETENZA LEGISLATIVA DELLO STATO.
SENT. 1/61 D. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LIBRI TAVOLARI - LINGUA IN CUI DEVONO ESEGUIRSI LE ISCRIZIONI ED ESSERE RILASCIATI GLI ESTRATTI E I CERTIFICATI - COMPETENZA LEGISLATIVA DELLO STATO.
Testo
Le disposizioni dell'art. 11 D.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103, in virtu' delle quali negli uffici tavolari della regione Trentino-Alto Adige le iscrizioni devono essere eseguite in italiano e in tedesco e gli estratti e i certificati devono essere rilasciati anche in tedesco se gli interessati ne fanno richiesta, costituisce legittimo esercizio della potesta' normativa esclusiva dello Stato circa l'uso della lingua nella Regione. Tale esercizio, per quanto concerne i libri tavolari, non svuota del suo contenuto l'art. 4, n. 5, dello Statuto speciale della Regione, che si riferisce alle operazioni inerenti alla tenuta dei libri, le quali per la loro complessita' e delicatezza richiedono un'adeguata regolamentazione, che ha una sua autonoma ragione d'essere. Percio' e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 11 D.P.R. n. 103 del 1960, sollevata in riferimento all'art. 4 dello Statuto della Regione.
Le disposizioni dell'art. 11 D.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103, in virtu' delle quali negli uffici tavolari della regione Trentino-Alto Adige le iscrizioni devono essere eseguite in italiano e in tedesco e gli estratti e i certificati devono essere rilasciati anche in tedesco se gli interessati ne fanno richiesta, costituisce legittimo esercizio della potesta' normativa esclusiva dello Stato circa l'uso della lingua nella Regione. Tale esercizio, per quanto concerne i libri tavolari, non svuota del suo contenuto l'art. 4, n. 5, dello Statuto speciale della Regione, che si riferisce alle operazioni inerenti alla tenuta dei libri, le quali per la loro complessita' e delicatezza richiedono un'adeguata regolamentazione, che ha una sua autonoma ragione d'essere. Percio' e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 11 D.P.R. n. 103 del 1960, sollevata in riferimento all'art. 4 dello Statuto della Regione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 84
Altri parametri e norme interposte