Sentenza 1/1961 (ECLI:IT:COST:1961:1)
Massima numero 1160
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
28/02/1961; Decisione del
28/02/1961
Deposito del 11/03/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 1/61 E. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PARITA' D'USO DELLE LINGUE ITALIANA E TEDESCA - LIMITI - D.P.R. 3 GENNAIO 1960, N. 103: NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA REGIONE IN MATERIA DI USO DELLE LINGUE - ARTT. 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, e DISPOSIZIONE FINALE, SECONDO COMMA: ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ART. 13: ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 1/61 E. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PARITA' D'USO DELLE LINGUE ITALIANA E TEDESCA - LIMITI - D.P.R. 3 GENNAIO 1960, N. 103: NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA REGIONE IN MATERIA DI USO DELLE LINGUE - ARTT. 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, e DISPOSIZIONE FINALE, SECONDO COMMA: ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ART. 13: ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Il principio della parita' dell'uso delle lingue italiana e tedesca, che deve assumersi a criterio interpretativo degli articoli 84 e 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, e' osservato quando si dia ad ogni cittadino la possibilita' di comprendere e farsi comprendere nella lingua materna, senza apprezzabili difficolta', essendo questo l'interesse tutelato dalle norme costituzionali che hanno garantito l'uso di tale lingua. E cio' anche se l'esercizio del diritto non avvenga con tutte le medesime modalita' valevoli per i cittadini delle altre provincie, nelle quali l'esclusivita' della lingua non fa sorgere i problemi propri delle zone mistilingue. Gli articoli del D.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103, che regolano l'uso della lingua nei procedimenti giudiziari (art. 4), nella lettura dei dispositivi delle sentenze penali (art. 5), nel rilascio delle copie delle sentenze civili e penali (art. 6), negli atti del casellario giudiziale (art. 8), nell'utilizzazione degli interpreti negli uffici giudiziari (art. 9), negli uffici tavolari (art. 11), nei rapporti con gli organi di polizia giudiziaria e tributaria (art. 14 e secondo comma della disposizione finale) non sono in contrasto con gli artt. 84 e 85 dello Statuto speciale, ai cui criteri puntualmente si ispirano. Essi, infatti, garantiscono ai cittadini di lingua tedesca l'uso della loro lingua nei rapporti con gli uffici considerati nel decreto ed e' assicurato nei confronti dei cittadini stessi l'uso della lingua tedesca da parte degli uffici predetti. E' da ritenere, invece, costituzionalmente illegittimo l'art. 13 del citato decreto, il quale, prescrivendo che gli atti notarili siano scritti in lingua tedesca soltanto se la lingua stessa sia conosciuta dai testimoni e dal notaio, oltre che dalle parti, puo' creare una grave difficolta' ed anche una impossibilita' per il cittadino di lingua tedesca che voglia avvalersi del diritto di usare la propria lingua materna. Infatti nel caso in cui una delle parti o uno dei testimoni o il notaio non conoscano il tedesco e', chiaro che il cittadino di lingua tedesca non puo' ottenere che l'atto sia scritto nella sua lingua.
Il principio della parita' dell'uso delle lingue italiana e tedesca, che deve assumersi a criterio interpretativo degli articoli 84 e 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, e' osservato quando si dia ad ogni cittadino la possibilita' di comprendere e farsi comprendere nella lingua materna, senza apprezzabili difficolta', essendo questo l'interesse tutelato dalle norme costituzionali che hanno garantito l'uso di tale lingua. E cio' anche se l'esercizio del diritto non avvenga con tutte le medesime modalita' valevoli per i cittadini delle altre provincie, nelle quali l'esclusivita' della lingua non fa sorgere i problemi propri delle zone mistilingue. Gli articoli del D.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103, che regolano l'uso della lingua nei procedimenti giudiziari (art. 4), nella lettura dei dispositivi delle sentenze penali (art. 5), nel rilascio delle copie delle sentenze civili e penali (art. 6), negli atti del casellario giudiziale (art. 8), nell'utilizzazione degli interpreti negli uffici giudiziari (art. 9), negli uffici tavolari (art. 11), nei rapporti con gli organi di polizia giudiziaria e tributaria (art. 14 e secondo comma della disposizione finale) non sono in contrasto con gli artt. 84 e 85 dello Statuto speciale, ai cui criteri puntualmente si ispirano. Essi, infatti, garantiscono ai cittadini di lingua tedesca l'uso della loro lingua nei rapporti con gli uffici considerati nel decreto ed e' assicurato nei confronti dei cittadini stessi l'uso della lingua tedesca da parte degli uffici predetti. E' da ritenere, invece, costituzionalmente illegittimo l'art. 13 del citato decreto, il quale, prescrivendo che gli atti notarili siano scritti in lingua tedesca soltanto se la lingua stessa sia conosciuta dai testimoni e dal notaio, oltre che dalle parti, puo' creare una grave difficolta' ed anche una impossibilita' per il cittadino di lingua tedesca che voglia avvalersi del diritto di usare la propria lingua materna. Infatti nel caso in cui una delle parti o uno dei testimoni o il notaio non conoscano il tedesco e', chiaro che il cittadino di lingua tedesca non puo' ottenere che l'atto sia scritto nella sua lingua.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 84
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 85
Altri parametri e norme interposte