Sentenza 1/1961 (ECLI:IT:COST:1961:1)
Massima numero 1161
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  28/02/1961;  Decisione del  28/02/1961
Deposito del 11/03/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1156  1157  1158  1159  1160


Titolo
SENT. 1/61 F. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIA DI BOLZANO - ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA - UNIFORMITA' PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE - D.P.R. 3 GENNAIO 1960, N. 103: NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO IN MATERIA DI USO DELLA LINGUA TEDESCA - ARTT. 9, PRIMO COMMA, E 15, PRIMO COMMA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Lo Stato italiano non ha assunto, ne' con lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ne' con l'accordo De Gasperi-Gruber, l'impegno di adottare nella provincia di Bolzano un'organizzazione giudiziaria e amministrativa difforme da quella vigente nel restante territorio nazionale. L'art. 79 dello Statuto alto-atesino, lungi dal rappresentare l'applicazione di un principio generale, e' norma speciale dettata per gli uffici di conciliazione della provincia di Bolzano, il cui tipo di organizzazione ha carattere particolare. E' infondata in riferimento all'ultimo comma di tale articolo la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 9 e nel primo comma dell'art. 15 del D.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103, secondo le quali non "tutto" il personale degli uffici giudiziari della Regione deve avere piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ma solo una parte, sufficiente a soddisfare le esigenze degli italiani alloglotti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79

Altri parametri e norme interposte