Sentenza 2/1961 (ECLI:IT:COST:1961:2)
Massima numero 1162
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  28/02/1961;  Decisione del  28/02/1961
Deposito del 11/03/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1163  1164  1165  1166


Titolo
SENT. 2/61 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SULL'APPLICABILITA' DELLE NORME IMPUGNATE AL RAPPORTO CONTROVERSO - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - ORDINANZA SUFFICIENTEMENTE MOTIVATA - INSINDACABILITA'.

Testo
Se il giudice a quo ha ritenuto che il rapporto controverso dev'essere deciso in base alle disposizioni di legge impugnate di incostituzionalita' e ha sufficientemente motivato, su questo punto, la sua ordinanza, non puo' la Corte costituzionale andare in diverso avviso e ritenere applicabili al rapporto controverso disposizioni di legge preesistenti a quelle impugnate. (Nella specie era stata denunciata l'incostituzionalita' degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in tema di pensione per invalidita' e vecchiaia, e si eccepiva, dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che il rapporto controverso si sarebbe dovuto decidere in base agli artt. 56 R.D. 4 ottobre 1935, n. 1227, 35 e 38 R.D. 28 agosto 1924, n. 1422). Cfr.: 3/1960.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23