Sentenza 2/1961 (ECLI:IT:COST:1961:2)
Massima numero 1164
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  28/02/1961;  Decisione del  28/02/1961
Deposito del 11/03/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1162  1163  1165  1166


Titolo
SENT. 2/61 C. ASSICURAZIONI SOCIALI - PRESTAZIONI ANTITUBERCOLARI E PENSIONE PER INVALIDITA' DELL'ASSICURATO AFFETTO DA T.B.C. - DIVERSITA' ED AUTONOMIA DEI RELATIVI RAPPORTI GIURIDICI. PENSIONE PER INVALIDITA' - DIRITTO DELL'ASSICURATO ALLA PENSIONE - ACCREDITAMENTO DI CONTRIBUTI FITTIZI - GIUSTIFICAZIONE. PENSIONE PER INVALIDITA' - ASSICURATO AFFETTO DA T.B.C. - RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI DEGENZA SANATORIALE - ART. 10, SECONDO COMMA, D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818: OBBLIGO DEL VERSAMENTO DI UN ANNO DI CONTRIBUTI DI ASSICURAZIONE NEL QUINQUENNIO ANTECEDENTE CIASCUN PERIODO DI DEGENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il diritto alle prestazioni antitubercolari, tra le quali e' da comprendere la degenza sanatoriale, e il diritto alla pensione per invalidita' dell'assicurato affetto da t.b.c., danno luogo a due distinti rapporti giuridici, con disciplina autonoma e con effetti diversi. Le disposizioni dell'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 9, primo comma, n. 2, lett. a e b del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 1272, modificate dall'art. 2 della citata legge n. 218 del 1952, regolano compiutamente il diritto alla pensione dell'assicurato invalido e contengono tutti gli elementi per la loro attuazione. L'accreditamento - previsto da tali disposizioni - di contributi fittizi a favore di chi, versando in determinate condizioni fisiche o nella materiale impossibilita' di prestare la sua opera alle dipendenze di terzi, non puo' neanche versare i contributi assicurativi, costituisce un'eccezione, giustificata dalla particolare natura della causa interuttiva del rapporto di lavoro, al principio che ogni situazione di vantaggio collegata con le assicurazioni sociali dev'essere subordinata al requisito di un minimo effettivo di contribuzioni. La disposizione contenuta nell'art. 10, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, secondo la quale, per ottenere l'accreditamento, ai fini della pensione, dei contributi fittizi relativi ai periodi di degenza sanatoriale, l'assicurato affetto da t.b.c. deve aver versato contributi effettivi per almeno un anno nel quinquennio antecedente ciascun periodo di degenza, non si giustifica con esigenze di coordinamento o di attuazione delle preesistenti norme sul diritto alla pensione dell'assicurato invalido ed eccede percio' dai limiti della delega contenuta nell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  04/04/1952  n. 218  art. 37