Sentenza 2/1961 (ECLI:IT:COST:1961:2)
Massima numero 1165
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  28/02/1961;  Decisione del  28/02/1961
Deposito del 11/03/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1162  1163  1164  1166


Titolo
SENT. 2/61 D. ASSICURAZIONI SOCIALI - PENSIONE DI INVALIDITA' - CONTRIBUTI "FIGURATIVI" - RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI MALATTIA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COST., ARTT. 76; LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ART. 37, LETT. A).

Testo
L'art. 11, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, secondo il quale, per ottenere l'accreditamento di contributi "figurativi" per i periodi di malattia, ai fini della pensione di invalidita', l'assicurato deve produrre un certificato dell'Ente che lo ha assistito o, se non ha diritto ad assistenza, deve denunciare all'I.N.P.S., entro sessanta giorni,l'inizio della malattia, allegando dichiarazione medica di parte, contiene una semplice norma di attuazione dell'art. 56 lett. a, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, il quale genericamente stabiliva che per il computo dei suddetti periodi, ai fini della pensione, la malattia dovesse essere tempestivamente accertata. Con tale previsione, l'indicata disposizione del D.P.R. n. 818 del 1957 rientra nei limiti della delega conferita al Governo con l'art. 37, lett. a della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte