Sentenza 2/1961 (ECLI:IT:COST:1961:2)
Massima numero 1166
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  28/02/1961;  Decisione del  28/02/1961
Deposito del 11/03/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1162  1163  1164  1165


Titolo
SENT. 2/61 E. ASSICURAZIONI SOCIALI - PENSIONE DI INVALIDITA' - CONTRIBUTI "FIGURATIVI" - RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI MALATTIA - ART. 11, ULTIMA PARTE, D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818: ESCLUSIONI DELLE MALATTIE DI DURATA INFERIORE AI QUINDICI GIORNI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COST., ARTT. 76; LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ART. 37).

Testo
La disposizione contenuta nell'ultima parte dell'art. 11 del decreto delegato 26 aprile 1957, n. 818, secondo la quale non danno diritto ad accreditamento di contributi "figurativi", ai fini della pensione di invalidita', le malattie di durata inferiore ai quindici giorni, non e' coordinata con alcuna norma della legge delegante 4 aprile 1952, n. 218, ne' con alcun principio che possa desumersi dal sistema della legislazione previdenziale, la quale ha espressamente considerato il problema delle brevi malattie, escludendo soltanto quelle di durata inferiore ai sette giorni (art. 38, primo comma, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422). L'indicata disposizione, eccedendo dai limiti della delega contenuta nell'art. 37 della citata legge 4 aprile 1952, n. 218, e' costituzionalmente illegittima.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte