Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Personale a tempo indeterminato di enti pubblici economici o di società a totale partecipazione pubblica, in servizio da almeno cinque anni presso gli uffici regionali - Passaggio, a domanda, nei ruoli regionali - Assenza di alcuna verifica di professionalità - Violazione della regola del concorso pubblico e del principio dell'accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 97 e 51, Cost., l'art. 24 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, che dispone il transito automatico nell'organico della Regione Basilicata del personale dipendente, a tempo indeterminato, degli enti pubblici economici e delle società a totale partecipazione pubblica, in servizio da almeno cinque anni presso gli uffici regionali, senza prevedere alcuna verifica di professionalità. La norma regionale impugnata dal Governo non soddisfa le condizioni che giustificherebbero la deroga al principio del pubblico concorso, perché dispone l'inquadramento automatico nei ruoli della Regione di personale a tempo indeterminato degli enti suddetti solo su domanda, senza alcuna valutazione di professionalità. Inoltre, il mancato ricorso alla selezione concorsuale non trova alcuna peculiare ragione giustificatrice, né con riferimento alle necessità funzionali dell'amministrazione, né con riguardo a peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, cui certamente non possono ricondursi le generiche finalità di razionalizzazione dell'impiego del personale a tempo indeterminato, indicate dalla medesima norma. (Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2013 e n. 62 del 2012).
Per costante giurisprudenza costituzionale, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle e, comunque, sempre che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico. (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2018, n. 110 del 2017, n. 7 del 2015, n. 134 del 2014 e n. 225 del 2010).
La necessità del concorso per le assunzioni a tempo indeterminato discende non solo dal rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., ma anche dalla necessità di consentire a tutti i cittadini l'accesso alle funzioni pubbliche, in base all'art. 51 Cost. (Precedente citato: sentenza n. 225 del 2010).