Ordinanza 8/1961 (ECLI:IT:COST:1961:8)
Massima numero 1177
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del
01/03/1961; Decisione del
01/03/1961
Deposito del 11/03/1961; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 8/61. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OMESSA TRASMISSIONE DI SENTENZA NON DEFINITIVA NECESSARIA PER LA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA' - ORDINANZA DELLA CORTE DI PROVVEDERE ALLA TRASMISSIONE.
ORD. 8/61. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OMESSA TRASMISSIONE DI SENTENZA NON DEFINITIVA NECESSARIA PER LA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA' - ORDINANZA DELLA CORTE DI PROVVEDERE ALLA TRASMISSIONE.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, se l'autorita' giudiziaria non trasmette alla Corte costituzionale la sentenza non definitiva da essa pronunciata su questioni pregiudiziali relative al giudizio a quo, e che occorra acquisire agli atti per la definizione del giudizio di costituzionalita', la Corte ordina che si provveda alla trasmissione entro il termine fissato nella ordinanza.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, se l'autorita' giudiziaria non trasmette alla Corte costituzionale la sentenza non definitiva da essa pronunciata su questioni pregiudiziali relative al giudizio a quo, e che occorra acquisire agli atti per la definizione del giudizio di costituzionalita', la Corte ordina che si provveda alla trasmissione entro il termine fissato nella ordinanza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte