Sentenza 5/2020 (ECLI:IT:COST:2020:5)
Massima numero 42247
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
03/12/2019; Decisione del
03/12/2019
Deposito del 28/01/2020; Pubblicazione in G. U. 29/01/2020
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Graduatorie regionali relative alle selezioni riservate indette ai fini delle procedure di stabilizzazione - Proroga fino alla conclusione delle medesime procedure - Violazione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Graduatorie regionali relative alle selezioni riservate indette ai fini delle procedure di stabilizzazione - Proroga fino alla conclusione delle medesime procedure - Violazione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, Cost., l'art. 47, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, che introduce una disciplina derogatoria, in materia di proroga di graduatorie regionali, in favore soltanto di determinati soggetti, in contrasto con quanto stabilito dal legislatore statale. La norma regionale impugnata dal governo viola i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica stabiliti, in specie, all'art. 1, comma 1148, lett. a), della legge n. 205 del 2017, per cui l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018. Tale norma interposta va ricondotta nel novero di quelle disposizioni statali che, agendo sul rilevante aggregato di spesa pubblica costituito dalla spesa per il personale, pongono limiti transitori alla facoltà delle Regioni di procedere ad assunzioni. Essa, pertanto, stabilisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, vincolante per le Regioni, anche tenendo conto che, successivamente all'entrata in vigore della norma regionale impugnata, il quadro normativo ha delineato uno scenario ancor più restrittivo quanto all'uso delle graduatorie in costanza di misure di contenimento delle assunzioni. (Precedenti citati: sentenze n. 241 del 2018, n. 1 del 2018, n. 72 del 2017, n. 251 del 2016, n. 218 e n. 153 del 2015).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, Cost., l'art. 47, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, che introduce una disciplina derogatoria, in materia di proroga di graduatorie regionali, in favore soltanto di determinati soggetti, in contrasto con quanto stabilito dal legislatore statale. La norma regionale impugnata dal governo viola i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica stabiliti, in specie, all'art. 1, comma 1148, lett. a), della legge n. 205 del 2017, per cui l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018. Tale norma interposta va ricondotta nel novero di quelle disposizioni statali che, agendo sul rilevante aggregato di spesa pubblica costituito dalla spesa per il personale, pongono limiti transitori alla facoltà delle Regioni di procedere ad assunzioni. Essa, pertanto, stabilisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, vincolante per le Regioni, anche tenendo conto che, successivamente all'entrata in vigore della norma regionale impugnata, il quadro normativo ha delineato uno scenario ancor più restrittivo quanto all'uso delle graduatorie in costanza di misure di contenimento delle assunzioni. (Precedenti citati: sentenze n. 241 del 2018, n. 1 del 2018, n. 72 del 2017, n. 251 del 2016, n. 218 e n. 153 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
22/11/2018
n. 38
art. 47
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte