Sentenza 9/1961 (ECLI:IT:COST:1961:9)
Massima numero 1178
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
01/03/1961; Decisione del
01/03/1961
Deposito del 11/03/1961; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1179
Titolo
SENT. 9/61 A. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - ENTI LOCALI - DISCIPLINA GENERALE DELLA MATERIA - INDEROGABILITA'. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LEGGE REGIONALE SICILIANA ISTITUTIVA DI NUOVO COMUNE - SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PRESCRITTE DALLE NORME GENERALI DELLA MATERIA - SINDACATO DELLA CORTE - LIMITI.
SENT. 9/61 A. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - ENTI LOCALI - DISCIPLINA GENERALE DELLA MATERIA - INDEROGABILITA'. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LEGGE REGIONALE SICILIANA ISTITUTIVA DI NUOVO COMUNE - SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PRESCRITTE DALLE NORME GENERALI DELLA MATERIA - SINDACATO DELLA CORTE - LIMITI.
Testo
La Regione siciliana ai sensi dell'art. 16 del suo Statuto, non puo' esercitare potesta' legislativa in materia di enti locali, riconosciutale dagli artt.14 lett. c e 15 dello stesso Statuto, se non in modo organico ed uniforme: la deroga, per un caso singolo, alla disciplina generale della materia (testo unico delle leggi comunali e provinciali 9 giugno 1954, n. 9; decreto legislativo regionale 29 ottobre 1955, n. 6) si risolve in un vizio di illegittimita' costituzionale. Pertanto e' consentita l'indagine, in sede di giudizio sulla costituzionalita' della legge regionale istitutiva di un nuovo Comune, circa la sussistenza nel caso concreto delle condizioni richieste dalle norme generali della materia. Tale indagine e' preclusa se la valutazione della sussistenza di una delle cennate condizioni sia stata rimessa al criterio discrezionale del legislatore e questi vi abbia proceduto in modo non arbitrario. (Nella specie era stata impugnata la legge regionale siciliana approvata il 17 maggio 1960, con cui veniva eretta in Comune autonomo la frazione Scillato del Comune di Collesano, e si deduceva, fra l'altro, dall'Avvocatura dello Stato, che il nuovo Comune non disponesse i mezzi adeguati per far fronte ai pubblici servizi. La Corte ha ritenuto che la sussistenza di questa condizione, richiesta dall'art. 7, n. 3, del decreto legislativo regionale 29 ottobre 1955, n. 6, debba essere accertata a giudizio insindacabile dello stesso legislatore regionale).
La Regione siciliana ai sensi dell'art. 16 del suo Statuto, non puo' esercitare potesta' legislativa in materia di enti locali, riconosciutale dagli artt.14 lett. c e 15 dello stesso Statuto, se non in modo organico ed uniforme: la deroga, per un caso singolo, alla disciplina generale della materia (testo unico delle leggi comunali e provinciali 9 giugno 1954, n. 9; decreto legislativo regionale 29 ottobre 1955, n. 6) si risolve in un vizio di illegittimita' costituzionale. Pertanto e' consentita l'indagine, in sede di giudizio sulla costituzionalita' della legge regionale istitutiva di un nuovo Comune, circa la sussistenza nel caso concreto delle condizioni richieste dalle norme generali della materia. Tale indagine e' preclusa se la valutazione della sussistenza di una delle cennate condizioni sia stata rimessa al criterio discrezionale del legislatore e questi vi abbia proceduto in modo non arbitrario. (Nella specie era stata impugnata la legge regionale siciliana approvata il 17 maggio 1960, con cui veniva eretta in Comune autonomo la frazione Scillato del Comune di Collesano, e si deduceva, fra l'altro, dall'Avvocatura dello Stato, che il nuovo Comune non disponesse i mezzi adeguati per far fronte ai pubblici servizi. La Corte ha ritenuto che la sussistenza di questa condizione, richiesta dall'art. 7, n. 3, del decreto legislativo regionale 29 ottobre 1955, n. 6, debba essere accertata a giudizio insindacabile dello stesso legislatore regionale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 15
statuto regione Sicilia
art. 16
Altri parametri e norme interposte