Sentenza 9/1961 (ECLI:IT:COST:1961:9)
Massima numero 1179
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  01/03/1961;  Decisione del  01/03/1961
Deposito del 11/03/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1178


Titolo
SENT. 9/61 B. REGIONE SICILIANA - COMUNI DELLA REGIONE - AUTONOMIA - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 14 MAGGIO 1960: EREZIONE IN COMUNE AUTONOMO DELLA FRAZIONE SCILLATO DEL COMUNE DI COLLESANO - ART. 3: FORMAZIONE DELL'ORGANICO DEL NUOVO COMUNE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Ciascun Comune gode - ed ha diritto di godere - di tutta l'autonomia prevista dalle leggi regionali fin dal momento della sua costituzione, e prima di avere un'amministrazione ordinaria. La formazione della pianta organica per l'amministrazione comunale, come risulta anche dalla disciplina generale della materia (art. 214, n. 1, decreto legislativo regionale 29 ottobre 1955, n. 6), costituisce manifestazione dell'autonomia garantita ai Comuni della Sicilia dall'art. 15 dello Statuto speciale della Regione (art. 214, n. 1, decreto legislativo regionale 29 ottobre 1955, n. 6). L'art. 3 della legge regionale siciliana approvata il 14 maggio 1960 e' illegittimo nella parte in cui dispone che l'organico del nuovo Comune di Scillato debba essere stabilito con decreto del Presidente della Regione, cioe' mediante provvedimento di un'autorita' amministrativa estranea al Comune.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 15

Altri parametri e norme interposte