Ordinanza 10/1961 (ECLI:IT:COST:1961:10)
Massima numero 1180
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
01/03/1961; Decisione del
01/03/1961
Deposito del 11/03/1961; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 10/61. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGE SOPRAVVENUTA - NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 10/61. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGE SOPRAVVENUTA - NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Se, dopo l'ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale di una questione di legittimita' costituzionale, sopravviene una legge che abroghi quella impugnata, puo' rendersi necessaria una nuova valutazione sulla rilevanza della questione. Tale valutazione e' di competenza del giudice a quo e pertanto va disposto che gli atti siano a lui restituiti. (Fattispecie relativa al giudizio di legittimita' costituzionale della legge 6 luglio 1939, n. 1092, contro l'urbanesimo, abrogata dalla legge 10 febbraio 1961 n. 5). Cfr.: 101/1957, 62/1959.
Se, dopo l'ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale di una questione di legittimita' costituzionale, sopravviene una legge che abroghi quella impugnata, puo' rendersi necessaria una nuova valutazione sulla rilevanza della questione. Tale valutazione e' di competenza del giudice a quo e pertanto va disposto che gli atti siano a lui restituiti. (Fattispecie relativa al giudizio di legittimita' costituzionale della legge 6 luglio 1939, n. 1092, contro l'urbanesimo, abrogata dalla legge 10 febbraio 1961 n. 5). Cfr.: 101/1957, 62/1959.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23