Sentenza 11/1961 (ECLI:IT:COST:1961:11)
Massima numero 1182
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
16/03/1961; Decisione del
16/03/1961
Deposito del 29/03/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 11/61 B. URBANISTICA - PIANI REGOLATORI - PIANO REGOLATORE DI TORINO - ART. 9 LEGGE 5 APRILE 1908, N. 141 - NON CONTIENE DELEGA LEGISLATIVA.
SENT. 11/61 B. URBANISTICA - PIANI REGOLATORI - PIANO REGOLATORE DI TORINO - ART. 9 LEGGE 5 APRILE 1908, N. 141 - NON CONTIENE DELEGA LEGISLATIVA.
Testo
L'art. 9 della legge 5 aprile 1908, n. 141, parte prima, conferendo al Governo la facolta' di consentire, mediante l'osservanza del procedimento prescritto nell'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le modificazioni del piano regolatore di Torino che il Comune avesse ritenuto necessarie nel corso della sua attuazione, autorizzava a provvedere per dette modificazioni con atti amministrativi. Alla forma dell'atto amministrativo, derogata per l'approvazione del piano, si e' inteso ritornare per l'adeguamento del piano alle esigenze pratiche della sua attuazione. Con la norma contenuta nella seconda parte dell'art. 9, si volle soltanto statuire che alle varianti del piano si sarebbero potute applicare, anche in via esecutiva, le disposizioni stabilite per il piano. L'articolo percio' non contiene, nel suo complesso, alcuna delega legislativa ed e' quindi infondata ogni questione di costituzionalita' proposta nei suoi confronti in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
L'art. 9 della legge 5 aprile 1908, n. 141, parte prima, conferendo al Governo la facolta' di consentire, mediante l'osservanza del procedimento prescritto nell'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le modificazioni del piano regolatore di Torino che il Comune avesse ritenuto necessarie nel corso della sua attuazione, autorizzava a provvedere per dette modificazioni con atti amministrativi. Alla forma dell'atto amministrativo, derogata per l'approvazione del piano, si e' inteso ritornare per l'adeguamento del piano alle esigenze pratiche della sua attuazione. Con la norma contenuta nella seconda parte dell'art. 9, si volle soltanto statuire che alle varianti del piano si sarebbero potute applicare, anche in via esecutiva, le disposizioni stabilite per il piano. L'articolo percio' non contiene, nel suo complesso, alcuna delega legislativa ed e' quindi infondata ogni questione di costituzionalita' proposta nei suoi confronti in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 05/04/1908
n. 141
art. 9