Sentenza 12/1961 (ECLI:IT:COST:1961:12)
Massima numero 1185
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
16/03/1961; Decisione del
16/03/1961
Deposito del 29/03/1961; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1184
Titolo
SENT. 12/61 B. RIFORMA FONDIARIA - ESPROPRIAZIONE - SOGGETTO PASSIVO - DATI CATASTALI - VALORE INDICATIVO, NON PROBATORIO - DIFFICOLTA' PER GLI ENTI DI RIFORMA DI PROCEDERE AD ALTRI ACCERTAMENTI - IRRILEVANZA.
SENT. 12/61 B. RIFORMA FONDIARIA - ESPROPRIAZIONE - SOGGETTO PASSIVO - DATI CATASTALI - VALORE INDICATIVO, NON PROBATORIO - DIFFICOLTA' PER GLI ENTI DI RIFORMA DI PROCEDERE AD ALTRI ACCERTAMENTI - IRRILEVANZA.
Testo
Le risultanze catastali non sono decisive per stabilire la titolarita' di un diritto reale, ai fini dell'espropriazione per riforma fondiaria. Le difficolta' che gli enti di riforma possano incontrare per accertare l'effettiva titolarita' del diritto, non giustificano, malgrado la brevita' dei termini concessi dalla legge, un'espropriazione fatta in base alle sole risultanze erronee del catasto.
Le risultanze catastali non sono decisive per stabilire la titolarita' di un diritto reale, ai fini dell'espropriazione per riforma fondiaria. Le difficolta' che gli enti di riforma possano incontrare per accertare l'effettiva titolarita' del diritto, non giustificano, malgrado la brevita' dei termini concessi dalla legge, un'espropriazione fatta in base alle sole risultanze erronee del catasto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte