Sentenza 13/1961 (ECLI:IT:COST:1961:13)
Massima numero 1187
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
17/03/1961; Decisione del
17/03/1961
Deposito del 29/03/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/61 B. REGIONE VALLE D'AOSTA - ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI ALPINE - ARTT.1 E 3 D.L.C.P.S. 1 APRILE 1947, N. 218 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 13/61 B. REGIONE VALLE D'AOSTA - ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI ALPINE - ARTT.1 E 3 D.L.C.P.S. 1 APRILE 1947, N. 218 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Con l'art. 1 del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 218, non fu delegato alla Regione Valle d'Aosta l'emanazione delle norme relative all'esercizio delle professioni di guida alpina, portatore alpino e maestro di sci, ma fu solo attribuita al Consiglio della Valle la competenza - spettante nel restante territorio nazionale al questore - a rilasciare la licenza per l'esercizio di quelle professioni: e cio' senza alterare la disciplina della materia e senza attribuire alla Valle poteri maggiori e diversi da quelli degli organi dello Stato in base alle leggi statali. Alla disposizione dell'art. 1 e' logicamente connessa quella dell'art. 3 dello stesso decreto, che per i casi di esercizio senza l'autorizzazione del Consiglio della Valle richiama la sanzione comminata dall'art. 17 del T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773. Le due disposizioni non sono in contrasto con le norme dello Statuto speciale della Regione successivamente emanate, in materia di ordinamento delle guide, delle scuole di sci e dei portatori alpini.
Con l'art. 1 del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 218, non fu delegato alla Regione Valle d'Aosta l'emanazione delle norme relative all'esercizio delle professioni di guida alpina, portatore alpino e maestro di sci, ma fu solo attribuita al Consiglio della Valle la competenza - spettante nel restante territorio nazionale al questore - a rilasciare la licenza per l'esercizio di quelle professioni: e cio' senza alterare la disciplina della materia e senza attribuire alla Valle poteri maggiori e diversi da quelli degli organi dello Stato in base alle leggi statali. Alla disposizione dell'art. 1 e' logicamente connessa quella dell'art. 3 dello stesso decreto, che per i casi di esercizio senza l'autorizzazione del Consiglio della Valle richiama la sanzione comminata dall'art. 17 del T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773. Le due disposizioni non sono in contrasto con le norme dello Statuto speciale della Regione successivamente emanate, in materia di ordinamento delle guide, delle scuole di sci e dei portatori alpini.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
Altri parametri e norme interposte