Sentenza 13/1961 (ECLI:IT:COST:1961:13)
Massima numero 1189
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  17/03/1961;  Decisione del  17/03/1961
Deposito del 29/03/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1186  1187  1188  1190  1191  1192  1193  1194


Titolo
SENT. 13/61 D. REGIONE VALLE D'AOSTA - ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI ALPINE - COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE - ESTENSIONE.

Testo
In base all'art. 2 dello Statuto, la Regione Valle d'Aosta ha il potere di regolare con proprie leggi tutto l'ordinamento delle professioni di guida, portatore alpino e maestro di sci, compresa la disciplina del relativo esercizio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 120

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

Altri parametri e norme interposte