Sentenza 13/1961 (ECLI:IT:COST:1961:13)
Massima numero 1189
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
17/03/1961; Decisione del
17/03/1961
Deposito del 29/03/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/61 D. REGIONE VALLE D'AOSTA - ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI ALPINE - COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE - ESTENSIONE.
SENT. 13/61 D. REGIONE VALLE D'AOSTA - ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI ALPINE - COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE - ESTENSIONE.
Testo
In base all'art. 2 dello Statuto, la Regione Valle d'Aosta ha il potere di regolare con proprie leggi tutto l'ordinamento delle professioni di guida, portatore alpino e maestro di sci, compresa la disciplina del relativo esercizio.
In base all'art. 2 dello Statuto, la Regione Valle d'Aosta ha il potere di regolare con proprie leggi tutto l'ordinamento delle professioni di guida, portatore alpino e maestro di sci, compresa la disciplina del relativo esercizio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 120
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
Altri parametri e norme interposte