Sentenza 13/1961 (ECLI:IT:COST:1961:13)
Massima numero 1190
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  17/03/1961;  Decisione del  17/03/1961
Deposito del 29/03/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1186  1187  1188  1189  1191  1192  1193  1194


Titolo
SENT. 13/61 E. REGIONE VALLE D'AOSTA - ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI ALPINE - LEGGE REGIONALE 28 SETTEMBRE 1951, N. 2 - ARTT. 4 PRIMA PARTE DEL PRIMO COMMA, E 13 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le disposizioni contenute nella prima parte del primo comma dell'art. 4 della legge valdostana 28 settembre 1951, n. 2, secondo le quali l'esercizio non saltuario, nel territorio regionale, delle professioni di guida, portatore alpino e maestro di sci e' subordinato all'autorizzazione del competente assessore regionale, e inoltre gli esercenti dette professioni devono essere iscritti in uno speciale ruolo regionale, non sono in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, ma anzi si uniformano a quanto gia' stabilito nell'art. 2 del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 218; che cioe' gli esercenti professioni alpine potessero svolgere la loro attivita' nella Valle d'Aosta, senza autorizzazione degli organi regionali, solo quando provenissero occasionalmente con i loro clienti da altri paesi o dall'estero. Esclusa l'illegittimita' costituzionale dalle indicate disposizioni della legge valdostana, deve escludersi l'illegittimita' delle connesse disposizioni dell'art. 13, primo e secondo comma, della stessa legge, sulle misure di sicurezza da osservare a tutela della pubblica incolumita' quando l'esercizio di professioni alpine e' saltuario, e quindi non soggetto ad autorizzazione degli organi regionali, e sui criteri per stabilire quando l'apertura di corsi e di scuole di sci o di alpinismo debba considerarsi come esercizio stabile di professioni alpine, sottoposto ad autorizzazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

Altri parametri e norme interposte