Sentenza 13/1961 (ECLI:IT:COST:1961:13)
Massima numero 1191
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  17/03/1961;  Decisione del  17/03/1961
Deposito del 29/03/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1186  1187  1188  1189  1190  1192  1193  1194


Titolo
SENT. 13/61 F. REGIONE - AMMINISTRAZIONE REGIONALE - COLLABORAZIONE DI ORGANIZZAZIONI LOCALI - LEGITTIMITA' - LIMITI. REGIONE VALLE D'AOSTA - ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI ALPINE - LEGGE REGIONALE 28 SETTEMBRE 1951, N. 2 - ARTT. 4, SECONDA PARTE DEL PRIMO COMMA E SECONDO COMMA, E 10, LETT. G - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ARTT. 2, QUARTO E QUINTO COMMA, 3 (PARTE), 8, 9, 12 E 13 (PARTE) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

Testo
Il sistema di affidare ad organizzazioni locali il compito di coadiuvare l'amministrazione regionale nell'esercizio di funzioni di controllo, di coordinamento e di soccorso, e' legittimo, purche' questi compiti siano circoscritti nell'ambito dei poteri spettanti alla Regione, entro i limiti che tali poteri incontrano nei rapporti con lo Stato e col rispetto delle norme costituzionali. Le disposizioni della legge valdostana 28 settembre 1951, n. 2 (seconda parte del primo comma e secondo comma dell'art. 4 e art. 10 lett. g), secondo le quali l'iscrizione nel ruolo regionale degli esercenti le professioni alpine dev'essere fatta per il tramite dell'unione valdostana guide e maestri di sci o delle associazioni locali riconosciute, l'iscrizione alle societa' locali e' requisito necessario per l'esercizio delle indicate professioni nel territorio della Valle e ciascun iscritto e' tenuto a versare alla societa' una quota fissa o una percentuale sulle proprie entrate professionali, sono in contrasto con gli artt. 4, 41 e 120 Costituzione: con gli artt. 4 e 41, in quanto chiudono gli esercenti professioni alpine in una sorta di corporazione locale, a favore della quale si impongono contribuzioni coattive; con l'art. 120, in quanto l'iscrizione obbligatoria all'associazione locale e' mezzo palese per impedire che i cittadini residenti in altre regioni esercitino nella Valle le professioni alpine. Dalla illegittimita' delle indicate disposizioni della legge valdostana 28 settembre 1951, discende come conseguenza l'illegittimita' delle seguenti altre disposizioni della stessa legge: a) il quarto e il quinto comma dell'art. 2, a norma dei quali l'Unione valdostana tiene aggiornato il ruolo regionale, istruisce le domande di autorizzazione, cura la disciplina e provvede, in genere, a quant'altro necessario per la migliore organizzazione professionale; nonche' il primo comma dell'art. 3, nella parte in cui richiama le ora indicate disposizioni dell'art. 2; b) l'art. 8, che stabilisce l'inderogabilita' delle tariffe; c) il secondo comma dell'art. 9, che affida all'Unione valdostana il compito di approvare norme valevoli per tutti i professionisti alpini; d) l'art. 12, in quanto subordina la presentazione delle domande per tramite della Unione e delle societa' locali; e) l'art. 13 nella parte in cui richiama l'art. 8.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27