Sentenza 13/1961 (ECLI:IT:COST:1961:13)
Massima numero 1192
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  17/03/1961;  Decisione del  17/03/1961
Deposito del 29/03/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1186  1187  1188  1189  1190  1191  1193  1194


Titolo
SENT. 13/61 G. REGIONE VALLE D'AOSTA - ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI ALPINE - LEGGE REGIONALE 28 SETTEMBRE 1951, N. 2 - ART. 10, LETT. B ED E - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ART. 11, TERZO COMMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

Testo
Sono contrarie all'art. 120 della Costituzione, perche' limitano senza giustificati motivi il diritto di ogni cittadino a svolgere in qualsiasi parte del territorio nazionale la propria attivita' le disposizioni dell'art. 10, lettere b ed e, della legge valdostana 28 settembre 1951, n. 2, secondo le quali per poter esercitare nella Valle d'Aosta le professioni di guida, portatore alpino e maestro di sci, e' necessario avere la residenza da almeno un triennio in un comune della Valle e conoscere la lingua francese. Dalla illegittimita' della indicata disposizione dell'art.10 lett. b della legge, discende come conseguenza l'illegittimita' della disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 11, il quale stabilisce che per la promozione a guida occorre un effettivo servizio triennale nella Valle.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27