Sentenza 13/1961 (ECLI:IT:COST:1961:13)
Massima numero 1193
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  17/03/1961;  Decisione del  17/03/1961
Deposito del 29/03/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1186  1187  1188  1189  1190  1191  1192  1194


Titolo
SENT. 13/61 H. LEGGI PENALI - RISERVA ALLO STATO. REGIONE VALLE D'AOSTA - ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI ALPINE - LEGGE REGIONALE 28 SETTEMBRE 1951, N. 2 - ART. 14, PRIMO COMMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La materia penale e' riservata alla competenza esclusiva dello Stato ed e' precluso alle Regioni non soltanto stabilire nuove figure di reati ma anche richiamare, per violazione di norme regionali, sanzioni gia' comminate dalle leggi dello Stato. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 14, primo comma, della legge regionale della Valle d'Aosta 28 settembre 1951, n. 2, il quale dispone che l'esercizio non autorizzato nel territorio della Regione delle professioni di guida, portatore alpino e maestro di sci, e' punito a termini dell'art. 3 del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 218.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte