Sentenza 13/1961 (ECLI:IT:COST:1961:13)
Massima numero 1194
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  17/03/1961;  Decisione del  17/03/1961
Deposito del 29/03/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1186  1187  1188  1189  1190  1191  1192  1193


Titolo
SENT. 13/61 I. PRESTAZIONI PATRIMONIALI - TRIBUTI - POTERE DI IMPOSIZIONE - LIMITI - PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE. REGIONE VALLE D'AOSTA - ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI ALPINE - LEGGE REGIONALE 28 SETTEMBRE 1951, N. 2 - ART. 14, SECONDO COMMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
In materia tributaria i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato sono nel senso che il potere tributario spetta, con limitazioni varie a certi enti pubblici, che devono esercitarlo sempre in base alla legge (art. 23 della Costituzione). E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 14, secondo comma, della legge della Regione Valle d'Aosta 28 settembre 1951, n. 2, il quale attribuisce alla Unione valdostana guide e maestri di sci ed alle societa' locali riconosciute il potere di imporre ai propri soci contribuzioni annuali, parte in misura fissa, parte in misura proporzionale alle entrate professionali di ciascun socio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte