Ordinanza 14/1961 (ECLI:IT:COST:1961:14)
Massima numero 1196
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  17/03/1961;  Decisione del  17/03/1961
Deposito del 29/03/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1195


Titolo
ORD. 14/61 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INDAGINE DI COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - OMISSIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI.

Testo
Gli atti vanno restituiti al giudice a quo, se questi ha omesso ogni indagine sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale per la definizione del giudizio di merito. (Nella specie, tal Ferraiuolo Catello era imputato del delitto previsto dall'art. 1 del D.L.L. 14 marzo 1945, n. 111, per aver commerciato in elettrodomestici senza la prescritta licenza. La Corte di appello di Napoli, dinanzi alla quale pendeva il relativo procedimento penale, aveva rimesso alla Corte la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del citato decreto, che stabiliva soltanto la procedura amministrativa per l'immissione al consumo delle merci sequestrate ai rivenditori sforniti di licenza).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23