Ordinanza 15/1961 (ECLI:IT:COST:1961:15)
Massima numero 1197
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  17/03/1961;  Decisione del  17/03/1961
Deposito del 29/03/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1198


Titolo
ORD. 15/61 A. PROCESSO PENALE - GIURAMENTO DEL TESTIMONE ART. 449 CODICE PROC. PEN.: FORMULA DEL GIURAMENTO . LIMITAZIONE DELLA EGUAGLIANZA DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE DAVANTI ALLA LEGGE - LIMITAZIONE DELLA LIBERTA' DI PROFESSIONE RELIGIOSA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La formula del giuramento contenuta nell'art. 449 del Codice di procedura penale non viola la norma dell'art. 8 della Costituzione, che sancisce la eguale liberta' di tutte le confessioni religiose davanti alla legge ne' la norma dell'art. 19 che garantisce la liberta' di professare la propria fede religiosa. Le parole "consapevole della responsabilita'" che col giuramento assumete davanti a Dio" non richiedono alcuna manifestazione concreta di fede religiosa e vanno intese, nei confronti di chi faccia professione di ateismo, nel senso di un richiamo alla responsabilita' che il credente e soltanto egli assume col giuramento davanti a Dio. Cfr.: 58/1960.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 8

Costituzione  art. 19

Altri parametri e norme interposte