Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso amministrazioni regionali - Ulteriore proroga di quelli inerenti a prestazioni relative a settori (sanitario, farmacologico e artistico-culturale) di competenza regionale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 53 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, che proroga ulteriormente i contratti di collaborazione coordinata e continuativa inerenti a prestazioni molteplici ed eterogenee, relative a settori di competenza dell'amministrazione regionale (in specie al settore sanitario e farmacologico e a quello artistico-culturale). La disposizione impugnata dal Governo, mirando a prorogare la durata di contratti già in essere con enti e strutture regionali e, conseguentemente, la durata dei rapporti di collaborazione fondati su tali contratti, pur incidendo sulla materia dell'organizzazione amministrativa regionale è riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, in contrasto con il d.lgs. n. 75 del 2017, che ha espressamente introdotto, nel testo del d.lgs. n. 165 del 2001, il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro e ha puntualmente delimitato le deroghe a tale divieto.
Per costante giurisprudenza costituzionale, l'individuazione dell'ambito materiale, cui devono essere ascritte le disposizioni censurate, deve essere effettuata tenendo conto della loro ratio, della loro finalità, del contenuto e dell'oggetto della disciplina. (Precedenti citati: sentenze n. 100 del 2019, n. 32 del 2017, n. 287 del 2016 e n. 175 del 2016).
La disciplina del rapporto di lavoro con la Regione ascrivibile alla complessa nozione di "parasubordinazione" (come nel caso delle collaborazioni coordinate e continuative) non si discosta dal rapporto di lavoro pubblico privatizzato quanto all'«esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati. Queste ultime, riconducibili alla materia esclusiva statale dell'ordinamento civile, costituiscono tipici limiti di diritto privato e, come tali, si impongono alle Regioni anche con riguardo alle scelte, operate da queste ultime, in tema di organizzazione amministrativa. (Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2019, n. 157 del 2019 e n. 189 del 2007).