Sentenza 16/1961 (ECLI:IT:COST:1961:16)
Massima numero 1200
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
23/03/1961; Decisione del
23/03/1961
Deposito del 31/03/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 16/61 B. BILANCIO - GIACENZE DI CASSA - NATURA DI RESIDUI PASSIVI - DESTINAZIONE ALLA COPERTURA DI NUOVE SPESE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 16/61 B. BILANCIO - GIACENZE DI CASSA - NATURA DI RESIDUI PASSIVI - DESTINAZIONE ALLA COPERTURA DI NUOVE SPESE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Le giacenze (riserva) di cassa, costituite da somme destinate a spese impegnate e non effettivamente erogate nel corso di un esercizio finanziario, non possono essere destinate alla copertura di nuove o maggiori spese, in quanto non costituiscono "i mezzi per far fronte alla spesa" indicati nell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione, avendo la natura dei "residui passivi", le cui norme vanno ad esse applicate.
Le giacenze (riserva) di cassa, costituite da somme destinate a spese impegnate e non effettivamente erogate nel corso di un esercizio finanziario, non possono essere destinate alla copertura di nuove o maggiori spese, in quanto non costituiscono "i mezzi per far fronte alla spesa" indicati nell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione, avendo la natura dei "residui passivi", le cui norme vanno ad esse applicate.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte