Sentenza 16/1961 (ECLI:IT:COST:1961:16)
Massima numero 1201
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
23/03/1961; Decisione del
23/03/1961
Deposito del 31/03/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 16/61 C. BILANCIO - PARTITE DI GIRO - MOTIVI PER CUI SE NE EFFETTUA L'ISCRIZIONE.
SENT. 16/61 C. BILANCIO - PARTITE DI GIRO - MOTIVI PER CUI SE NE EFFETTUA L'ISCRIZIONE.
Testo
Le partite di giro, sorte originariamente per l'iscrizione nei bilanci di entrate o di spese previste per conto di terzi, rappresentano ora genericamente entrate e spese che si pareggiano puntualmente, e nei confronti delle quali l'ente a cui il bilancio si riferisce si pone insieme come debitore e creditore. Tali partite non danno luogo a movimento materiale di fondi e riguardano in ogni caso la competenza dell'esercizio nel quale figurano iscritte.
Le partite di giro, sorte originariamente per l'iscrizione nei bilanci di entrate o di spese previste per conto di terzi, rappresentano ora genericamente entrate e spese che si pareggiano puntualmente, e nei confronti delle quali l'ente a cui il bilancio si riferisce si pone insieme come debitore e creditore. Tali partite non danno luogo a movimento materiale di fondi e riguardano in ogni caso la competenza dell'esercizio nel quale figurano iscritte.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte