Sentenza 16/1961 (ECLI:IT:COST:1961:16)
Massima numero 1201
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  23/03/1961;  Decisione del  23/03/1961
Deposito del 31/03/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1199  1200  1202  1203


Titolo
SENT. 16/61 C. BILANCIO - PARTITE DI GIRO - MOTIVI PER CUI SE NE EFFETTUA L'ISCRIZIONE.

Testo
Le partite di giro, sorte originariamente per l'iscrizione nei bilanci di entrate o di spese previste per conto di terzi, rappresentano ora genericamente entrate e spese che si pareggiano puntualmente, e nei confronti delle quali l'ente a cui il bilancio si riferisce si pone insieme come debitore e creditore. Tali partite non danno luogo a movimento materiale di fondi e riguardano in ogni caso la competenza dell'esercizio nel quale figurano iscritte.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte