Sentenza 16/1961 (ECLI:IT:COST:1961:16)
Massima numero 1202
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  23/03/1961;  Decisione del  23/03/1961
Deposito del 31/03/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1199  1200  1201  1203


Titolo
SENT. 16/61 D. REGIONE - LEGGI REGIONALI CHE IMPORTINO NUOVE SPESE - MEZZI DI COPERTURA - INDICAZIONE OBBLIGATORIA. REGIONE SICILIANA - LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 1960, N. 30 (PROVVIDENZE PER LE CITTA' CON OLTRE 150.000 ABITANTI) - ART. 1, ULTIMO COMMA: AUTORIZZAZIONE DI SPESE PER LE CITTA' DI PALERMO, MESSINA E CATANIA - OMESSA INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le leggi regionali che importino nuove e maggiori spese, rispetto a quelle autorizzate dalla legge di approvazione del bilancio, devono indicare i mezzi che ne assicurino la copertura, in conformita' al precetto contenuto nell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione. La norma contenuta nell'art. 1, ultimo comma, della legge regionale siciliana 4 agosto 1960, n. 30, recante "Provvidenze in favore delle citta' della Regione con popolazione superiore ai 150.000 abitanti" e' costituzionalmente illegittima perche' autorizza una spesa complessiva di sei miliardi per le citta' di Palermo, Messina e Catania, ma non indica i mezzi per far fronte alla spesa, non essendo idonea a soddisfare il precetto dell'art. 81 della Costituzione l'autorizzazione conferita all'assessore regionale di anticipare gli stanziamenti necessari a norma del D. Pres. Reg. 9 maggio 1950 n. 17, (ratificato con legge regionale 14 dicembre 1950 n. 96) che istituisce, nella parte straordinaria del bilancio della Regione, la categoria III, riguardante le entrate e le spese per partite di giro.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte