Sentenza 16/1961 (ECLI:IT:COST:1961:16)
Massima numero 1203
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
23/03/1961; Decisione del
23/03/1961
Deposito del 31/03/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 16/61 E. REGIONE SICILIANA - ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLA REGIONE - LIMITI - LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 1960, N. 30 ("PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE CITTA' DELLA REGIONE CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 150.000 ABITANTI") - ART. 2, SECONDO COMMA: ISTITUZIONE DI COMMISSIONE CONSULTIVA PER ALCUNE DELIBERAZIONI DELLE GIUNTE COMUNALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 16/61 E. REGIONE SICILIANA - ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLA REGIONE - LIMITI - LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 1960, N. 30 ("PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE CITTA' DELLA REGIONE CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 150.000 ABITANTI") - ART. 2, SECONDO COMMA: ISTITUZIONE DI COMMISSIONE CONSULTIVA PER ALCUNE DELIBERAZIONI DELLE GIUNTE COMUNALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'ordinamento degli Enti locali deve avere nel vigente sistema costituzionale carattere di generalita' e di uniformita'. A tali criteri deve anche ispirarsi la potesta' legislativa esclusiva spettante alla Regione siciliana in materia di ordinamento e controllo degli Enti locali. Una legge della Regione siciliana che intenda apportare modifiche al funzionamento degli organi degli Enti locali deve prendere in considerazione ipotesi generali ed astratte e non gia' casi singoli, anche se debba regolare situazioni speciali. Viola il principio dell'autonomia degli enti locali, sancito nell'art. 15, secondo comma, dello Statuto della Regione, la norma contenuta nell'art. 2, secondo comma, della legge siciliana 4 agosto 1960, n. 30, recante "Provvidenze in favore delle citta' della Regione con popolazione superiore ai 150.000 abitanti": norma con cui si stabilisce che le determinazioni delle giunte comunali relative alla progettazione di spese o all'appalto con pubblica gara o alla gestione tecnico-amministrativa dei lavori, devono essere adottate sentito il parere di una speciale commissione eletta dal consiglio comunale con un sistema di votazione diretto ad assicurare la rappresentanza della minoranza.
L'ordinamento degli Enti locali deve avere nel vigente sistema costituzionale carattere di generalita' e di uniformita'. A tali criteri deve anche ispirarsi la potesta' legislativa esclusiva spettante alla Regione siciliana in materia di ordinamento e controllo degli Enti locali. Una legge della Regione siciliana che intenda apportare modifiche al funzionamento degli organi degli Enti locali deve prendere in considerazione ipotesi generali ed astratte e non gia' casi singoli, anche se debba regolare situazioni speciali. Viola il principio dell'autonomia degli enti locali, sancito nell'art. 15, secondo comma, dello Statuto della Regione, la norma contenuta nell'art. 2, secondo comma, della legge siciliana 4 agosto 1960, n. 30, recante "Provvidenze in favore delle citta' della Regione con popolazione superiore ai 150.000 abitanti": norma con cui si stabilisce che le determinazioni delle giunte comunali relative alla progettazione di spese o all'appalto con pubblica gara o alla gestione tecnico-amministrativa dei lavori, devono essere adottate sentito il parere di una speciale commissione eletta dal consiglio comunale con un sistema di votazione diretto ad assicurare la rappresentanza della minoranza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 15
co. 2
Altri parametri e norme interposte