Sentenza 17/1961 (ECLI:IT:COST:1961:17)
Massima numero 1204
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del
23/03/1961; Decisione del
23/03/1961
Deposito del 31/03/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 17/61 A. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA IN MATERIA FINANZIARIA - LEGGE REGIONALE SICILIANA 12 SETTEMBRE 1960, N. 40 - ARTT. 1 E 2: ASSUNZIONE DI PERSONALE TEMPORANEO PRESSO GLI UFFICI FINANZIARI E DEL DEMANIO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 17/61 A. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA IN MATERIA FINANZIARIA - LEGGE REGIONALE SICILIANA 12 SETTEMBRE 1960, N. 40 - ARTT. 1 E 2: ASSUNZIONE DI PERSONALE TEMPORANEO PRESSO GLI UFFICI FINANZIARI E DEL DEMANIO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il personale della Regione siciliana di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale siciliana 12 settembre 1960, n. 40, assunto per l'espletamento di servizi interessanti le Amministrazioni regionali delle finanze e del demanio, e' personale temporaneo, trattato alla stregua dei cottimisti o giornalieri, senza diritto all'assistenza sanitaria. Le disposizioni della legge stessa concernenti il miglioramento del trattamento economico e l'estensione del trattamento assistenziale in favore del personale medesimo sono ispirate a ragioni di carattere semplicemente economico e sociale riguardanti esclusivamente la Regione. Deve pertanto escludersi che i citati articoli 1 e 2 della legge regionale siciliana n. 40 del 1960 incidano sulla sfera di competenza legislativa dello Stato in materia finanziaria, anche se non risultano ancora emanate le opportune norme di attuazione.
Il personale della Regione siciliana di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale siciliana 12 settembre 1960, n. 40, assunto per l'espletamento di servizi interessanti le Amministrazioni regionali delle finanze e del demanio, e' personale temporaneo, trattato alla stregua dei cottimisti o giornalieri, senza diritto all'assistenza sanitaria. Le disposizioni della legge stessa concernenti il miglioramento del trattamento economico e l'estensione del trattamento assistenziale in favore del personale medesimo sono ispirate a ragioni di carattere semplicemente economico e sociale riguardanti esclusivamente la Regione. Deve pertanto escludersi che i citati articoli 1 e 2 della legge regionale siciliana n. 40 del 1960 incidano sulla sfera di competenza legislativa dello Stato in materia finanziaria, anche se non risultano ancora emanate le opportune norme di attuazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte