Sentenza 17/1961 (ECLI:IT:COST:1961:17)
Massima numero 1205
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del
23/03/1961; Decisione del
23/03/1961
Deposito del 31/03/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 17/61 B. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA FINANZIARIA - ESCLUSIONE DI TRASFERIMENTO AUTOMATICO DI FUNZIONI E DI UFFICI STATALI - LEGGE REGIONALE SICILIANA 12 SETTEMBRE 1960, N. 40 - ARTT. 3, 4 E 5: ASSUNZIONE DI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI DA INCORPORARE NEI RUOLI ORGANICI DEGLI UFFICI FINANZIARI E DEL DEMANIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 17/61 B. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA FINANZIARIA - ESCLUSIONE DI TRASFERIMENTO AUTOMATICO DI FUNZIONI E DI UFFICI STATALI - LEGGE REGIONALE SICILIANA 12 SETTEMBRE 1960, N. 40 - ARTT. 3, 4 E 5: ASSUNZIONE DI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI DA INCORPORARE NEI RUOLI ORGANICI DEGLI UFFICI FINANZIARI E DEL DEMANIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Anche quando una materia sia compresa nella cosiddetta competenza legislativa esclusiva regionale, non spetta senz'altro alla Regione la correlativa potesta' amministrativa, e quindi non si attua alcun trasferimento automatico delle funzioni e degli uffici statali, a tal fine sono necessarie opportune norme di attuazione. Questo principio e' valido a maggior ragione riguardo alla competenza legislativa della regione siciliana in materia finanziaria, che e' soltanto sussidiaria, a norma dell'art. 36 dello Statuto della Regione. Le disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 della legge regionale siciliana 12 settembre 1960, n. 40, concernente provvedimenti per il personale temporaneamente assunto per l'espletamento di servizi interessanti le Amministrazioni regionali delle finanze e del demanio, mirano a dare stabilita' ad un personale che, per quanto assunto provvisoriamente dalla Regione, verrebbe poi ad essere incorporato negli uffici finanziari in un ruolo organico di impiegati degli uffici finanziari e del demanio, e verrebbe altresi' addetto a esercitare funzioni nella materia degli accertamenti tributari, che e' propria degli uffici statali finanziari. Poiche' non risultano emanate le opportune norme di attuazione in materia, le dette disposizioni contrastano col principio generale sopra enunciato e sono pertanto costituzionalmente illegittime.
Anche quando una materia sia compresa nella cosiddetta competenza legislativa esclusiva regionale, non spetta senz'altro alla Regione la correlativa potesta' amministrativa, e quindi non si attua alcun trasferimento automatico delle funzioni e degli uffici statali, a tal fine sono necessarie opportune norme di attuazione. Questo principio e' valido a maggior ragione riguardo alla competenza legislativa della regione siciliana in materia finanziaria, che e' soltanto sussidiaria, a norma dell'art. 36 dello Statuto della Regione. Le disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 della legge regionale siciliana 12 settembre 1960, n. 40, concernente provvedimenti per il personale temporaneamente assunto per l'espletamento di servizi interessanti le Amministrazioni regionali delle finanze e del demanio, mirano a dare stabilita' ad un personale che, per quanto assunto provvisoriamente dalla Regione, verrebbe poi ad essere incorporato negli uffici finanziari in un ruolo organico di impiegati degli uffici finanziari e del demanio, e verrebbe altresi' addetto a esercitare funzioni nella materia degli accertamenti tributari, che e' propria degli uffici statali finanziari. Poiche' non risultano emanate le opportune norme di attuazione in materia, le dette disposizioni contrastano col principio generale sopra enunciato e sono pertanto costituzionalmente illegittime.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte