Sentenza 17/1961 (ECLI:IT:COST:1961:17)
Massima numero 1206
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI  - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del  23/03/1961;  Decisione del  23/03/1961
Deposito del 31/03/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1204  1205  1207  1208


Titolo
SENT. 17/61 C. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA IN MATERIA FINANZIARIA - LEGGE REGIONALE 12 SETTEMBRE 1960, N. 40 - ARTICOLO 6: DIVIETO DI ASSUNZIONE DI NUOVO PERSONALE PROVVISORIO NEGLI UFFICI FINANZIARI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il divieto di assunzione di nuovo personale provvisorio di cui all'art. 6 della legge regionale siciliana 12 settembre 1960, n. 40 e' espressamente riferito al personale temporaneo assunto dalla Regione siciliana ai sensi della stessa legge, e non puo' avere per destinatario lo Stato, al quale nessuna regione potrebbe dettare, per qualsiasi motivo, norme circa la assunzione o meno del proprio personale. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato articolo di legge, sollevata per il motivo che con la disposizione in esso contenuta la Regione siciliana avrebbe invaso la sfera di competenza dello Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte