Sentenza 17/1961 (ECLI:IT:COST:1961:17)
Massima numero 1207
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del
23/03/1961; Decisione del
23/03/1961
Deposito del 31/03/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 17/61 D. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA IN MATERIA FINANZIARIA - LEGGE REGIONALE SICILIANA 12 SETTEMBRE 1960, N. 40: PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE TEMPORANEAMENTE ASSUNTO NEGLI UFFICI FINANZIARI - ART. 7: CONCESSIONE DI ACCONTI - INSINDACABILITA'.
SENT. 17/61 D. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA IN MATERIA FINANZIARIA - LEGGE REGIONALE SICILIANA 12 SETTEMBRE 1960, N. 40: PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE TEMPORANEAMENTE ASSUNTO NEGLI UFFICI FINANZIARI - ART. 7: CONCESSIONE DI ACCONTI - INSINDACABILITA'.
Testo
La concessione di acconti, consentita dall'art. 7 della legge regionale siciliana 12 settembre 1960, n. 40, e' un beneficio accordato al personale che, specialmente quello avventizio, puo' trovarsi in particolari condizioni di bisogno, e non e' pertanto suscettibile di sindacato di legittimita' costituzionale.
La concessione di acconti, consentita dall'art. 7 della legge regionale siciliana 12 settembre 1960, n. 40, e' un beneficio accordato al personale che, specialmente quello avventizio, puo' trovarsi in particolari condizioni di bisogno, e non e' pertanto suscettibile di sindacato di legittimita' costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte