Sentenza 5/2020 (ECLI:IT:COST:2020:5)
Massima numero 42250
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
03/12/2019; Decisione del
03/12/2019
Deposito del 28/01/2020; Pubblicazione in G. U. 29/01/2020
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso amministrazioni regionali - Proroga fino al 31 dicembre 2023 di quelli finalizzati a dare attuazione alla programmazione realizzata con i fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso amministrazioni regionali - Proroga fino al 31 dicembre 2023 di quelli finalizzati a dare attuazione alla programmazione realizzata con i fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., che dispone la proroga fino al 31 dicembre 2023 di contratti di collaborazione (coordinata e continuativa) volti all'attuazione della programmazione realizzata con i fondi strutturali e di investimento FSE 2014-2020, FESR 2014-2020 e FEASR 2014-2020. La norma regionale impugnata, meramente attuativa delle condizioni prescritte dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, risponde all'elevata complessità degli adempimenti connessi all'utilizzo effettivo dei fondi europei, si rivela utile in via generale e, nel caso di specie, necessaria a garantire il completamento degli specifici programmi operativi avviati dalla Regione, al fine di evitare il rischio della sospensione o addirittura della perdita dei finanziamenti, con esiti negativi circa l'attuazione dei programmi. (Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2019 e n. 13 del 2017).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., che dispone la proroga fino al 31 dicembre 2023 di contratti di collaborazione (coordinata e continuativa) volti all'attuazione della programmazione realizzata con i fondi strutturali e di investimento FSE 2014-2020, FESR 2014-2020 e FEASR 2014-2020. La norma regionale impugnata, meramente attuativa delle condizioni prescritte dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, risponde all'elevata complessità degli adempimenti connessi all'utilizzo effettivo dei fondi europei, si rivela utile in via generale e, nel caso di specie, necessaria a garantire il completamento degli specifici programmi operativi avviati dalla Regione, al fine di evitare il rischio della sospensione o addirittura della perdita dei finanziamenti, con esiti negativi circa l'attuazione dei programmi. (Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2019 e n. 13 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
22/11/2018
n. 38
art. 55
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte